Enti ecclesiastici e obblighi di pubblicità

Gli enti ecclesiastici non sono soggetti agli obblighi di pubblicità dei contributi pubblici previsti dalla legge.

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Dal sito dell’UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI della CEI (vai all’articolo)

L’art. 1, cc. 125-129 della l. 4 agosto 2017, n. 124 stabilisce che alcuni soggetti pubblichino, nei propri siti o nei portali digitali, un’informativa relativa a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere”, superiori a 10.000 euro, ricevuti da pubbliche amministrazioni o da società controllate da esse o in partecipazione pubblica o da altri enti indicati nell’art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

I destinatari di tale obbligo sono tassativamente elencati nell’art. 1 c.125-126 della legge citata:

a)   le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell’Ambiente (art. 13, legge n. 349 del 1986);

b)   le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (art. 137, Codice del consumo, d.lgs. n. 206 del 2005);

c)   le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus (ai sensi del d.lgs. n. 460 del 1997);

d)   le imprese.

In sostanza, l’obbligo di pubblicazione è imposto a soggetti specifici e resta irrilevante la natura e le modalità dell’attività svolta. Tra i destinatari di tale obbligo non sono inclusi gli enti ecclesiastici. I successivi interventi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (circolare 11 gennaio 2019 n.2) e del  Consiglio di Stato (parere n. 1449/2018) non ampliano in alcun modo tali destinatari, individuandoli ancora una volta tassativamente.

Per tali motivi, gli enti ecclesiastici in quanto tali non sono soggetti agli obblighi previsti nell’art. 1, cc. 125-129 della l. 4 agosto 2017, n. 124.

Diversamente, i rami ONLUS/Terzo Settore costituiti da enti ecclesiastici nonché associazioni, fondazioni, società ad essi collegati sono soggetti a tali obblighi.

Alla luce del citato parere del Consiglio di Stato, la sanzione della restituzione delle somme ai soggetti eroganti prevista in caso di inadempimento a tali obblighi è applicabile solo alle imprese; rimangono escluse associazioni, fondazioni e ONLUS.

Restano evidentemente impregiudicati tutti gli obblighi posti in capo agli enti della Chiesa dal diritto canonico universale e particolare circa la rendicontazione.

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