Premessa: i contributi della C.E.I. si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane e gli altri enti ecclesiastici riconosciuti debbono affrontare per la tutela e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza, a integrazione del sostegno finanziario offerto a tale scopo in primo luogo dalle comunità cristiane, da amministrazioni pubbliche e da privati. Gli adempimenti burocratici richiesti sono stati ridotti al minimo proprio per non appesantire il lavoro dei parroci, ma quel minimo va rigorosamente rispettato. E’ l’Ordinario diocesano a inoltrare le domande alla C.E.I. e a richiedere gli acconti e i saldi dei contributi concessi (che vengono quindi accreditati sul conto dell’Arcidiocesi e non su quello delle singole parrocchie), avvalendosi dell’aiuto tecnico e di consulenza dell’incaricato regionale della C.E.I., il quale ha anche il compito di effettuare i sopralluoghi per le necessarie verifiche dei lavori e di vistare tutte le richieste dell’Ordinario. L’Ufficio Beni Culturali della C.E.I. riconosce come interlocutori, oltre naturalmente agli Ordinari diocesani, solo i responsabili degli Uffici di Curia e gli incaricati regionali (con esclusione quindi dei singoli parroci e dei professionisti).
- Installazione di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche
- Il contributo è pari a € 19.000,00 annui per ogni diocesi. Per cui possono essere finanziati uno o più impianti fino al raggiungimento di tale cifra (IVA compresa);
- La domanda va rivolta all’Ordinario Diocesano (tramite l’Ufficio Amministrativo), al quale spetta di valutare le urgenze e le priorità;
- Allegato alla domanda va presentato il preventivo di spesa (comprendente tipo, marca, modello, prezzi unitari e quantità dei materiali da impiegare) e lo schema grafico dell’impianto da realizzare.
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Acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia
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Può essere ammessa a finanziamento una sola domanda di contributo per ciascuna diocesi;
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La domanda va inoltrata all’Ordinario diocesano (tramite l’Ufficio Amministrativo) e deve dimostrare l’effettiva necessità dell’iniziativa, il rilevante interesse artistico e storico del bene, la futura destinazione del bene;
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Con la domanda, oltre alla documentazione tecnica necessaria, va presentato il preliminare dell’atto di compravendita con il relativo importo e le condizioni dell’acquisto e un piano finanziario documentato; · Il contributo è pari al 30%.
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- Restauro e consolidamento statico di edifici di culto, adeguamento e ristrutturazione delle pertinenze e messa a norma dell’impianto elettrico e di riscaldamento (solo per edifici soggetti al vincolo del DLgs. 22.01.2004, n. 42)
- La domanda va rivolta all’Ordinario diocesano (tramite l’Ufficio Amministrativo), allegando il progetto esecutivo (relazione, tavole grafiche, computi, quadro economico, ecc.);
- Il progetto di restauro deve essere stato approvato dall’Ordinario (tramite la competente CDAS) e dalla Soprintendenza non prima di cinque anni dall’esercizio finanziario di riferimento e alla data di presentazione della domanda i lavori non devono essere iniziati;
- Sono esclusi dai contributi gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di importo totale inferiore a € 50.000,00.
- Per un singolo intervento il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 600.000,00, pari a € 420.000,00.
- Restauro di organi a canne (soggetti al vincolo del DLgs. 22.01.2004, n. 42)
- Possono essere ammesse a finanziamento un massimo di due domande per ogni per ogni diocesi sull’esercizio finanziario di riferimento;
- La domanda va rivolta all’Ordinario diocesano (tramite l’Ufficio Amministrativo), allegando la relazione sullo stato di fatto, quella tecnico-storica e quella di progetto a firma di qualificata impresa organaria con il preventivo analitico di spesa, la documentazione fotografica a colori;
- Il progetto di restauro deve essere stato approvato dall’Ordinario (tramite la competente CDAS) e dalla Soprintendenza non prima di cinque anni dall’esercizio finanziario di riferimento e alla data di presentazione della domanda i lavori non devono essere iniziati;
- Il contributo è pari al 50% della spesa ammessa (con esclusione delle parti elettriche e del restauro della cassa) del costo totale preventivato ammissibile nel limite di € 200.000,00 per ciascuna richiesta.
- Sostegno a iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse dalle diocesi mediante volontari associati
- La domanda va inoltrata all’Ordinario diocesano (tramite l’Ufficio Amministrativo) con la descrizione dettagliata delle attività che si intendono svolgere a favore dei beni culturali ecclesiastici tramite un’Associazione di volontariato, allegando l’atto costitutivo dell’associazione e l’elenco nominativo dei volontari associati;
- Deve essere fatta una convenzione tra la diocesi, gli altri enti ecclesiastici interessati all’iniziativa e l’associazione; · Il contributo ha natura forfetaria nella misura non superiore a € 16.000,00 per diocesi.
Dato che le diocesi devono presentare le varie domande entro il 30 ottobre di ogni anno, è necessario che chi intende avvalersi dei suddetti contributi contatti preliminarmente l’Ufficio Amministrativo al massimo entro il mese luglio, al fine di verificare l’ammissibilità o meno delle proposte, di poter vagliare le varie richieste e di stendere un eventuale elenco di priorità.
CONTRIBUTI PER L’EDILIZIA DI CULTO
L’Arcidiocesi può presentare una sola domanda all’anno. Trattasi di contributi:
- in via ordinaria: per realizzazione di nuove strutture di servizio religioso (chiese, canoniche, opere di ministero pastorale), completamento di lavori iniziati con fondi propri o con finanziamenti previsti da leggi statali o regionali e ampliamenti che comportino un adeguamento delle superfici non oltre i limiti parametrali stabiliti dalla CEI: contributo pari al 75% della spesa ammissibile;
- in via straordinaria: per opere di trasformazione di edifici esistenti per la loro riqualificazione e adattamento a esigenze ambientali (quando è dimostrata l’impossibilità di acquisizione di una nuova area per la costruzione); lavori di consolidamento statico o antisismico o di adeguamento a norma degli impianti e/o delle strutture: contributo pari al 50% della spesa.