Per poter svolgere la propria missione pastorale, la parrocchia è titolare di beni economici che amministra mediante atti giuridici di natura ed effetti diversi; il canone 1281 del Codice di diritto canonico distingue tra:
– atti di ordinaria amministrazione
– atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Mentre gli atti di ordinaria amministrazione possono essere assunti dal parroco dopo aver sentito il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (e fatto salvo il doveroso rapporto con gli uffici di Curia), gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possono essere posti solo dopo previa licenza (autorizzazione) dell’Ordinario diocesano, pena la loro nullità. La sanzione di invalidità prevista dal can. 1281 ha efficacia anche nell’ordinamento civile, in forza della legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 18.
Il Codice di diritto canonico non identifica con puntualità quali atti devono essere considerati di ordinaria amministrazione (can. 1281 § 1) ma stabilisce che quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione siano determinati dal Vescovo Diocesano (can. 1281 § 2). Ne consegue che gli atti di importanza minore rispetto a quelli indicati nel decreto del Vescovo possano essere considerati di ordinaria amministrazione.