TARES. La nuova tariffa sui rifiuti

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1. Premessa
Il Decreto “Salva Italia” ha previsto l’istituzione, a partire dal 2013, del nuovo tributo comunale sui rifiuti che va a sostituire le abrogate TARSU, TIA e TIA 2. La disciplina è stata oggetto di uno specifico intervento normativo nell’ambito della Finanziaria 2013 e del decreto legge n. 35/2013.
L’art. 14, DL n. 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”) ha previsto l’istituzione dal 1° gennaio 2013, da parte dei Comuni, di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Contestualmente sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sia di natura patrimoniale (TIA e TIA 2) sia di natura tributaria (TARSU) compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.
 
2. Ambito soggettivo
Il soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati alla TARES.
Sono soggetti passivi del tributo coloro che possiedono, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. I componenti del medesimo nucleo familiare, nonché coloro che usano in comune i locali e le aree, sono obbligati in solido al pagamento del tributo.
 
3. Occupazione temporanea di immobili
Nel caso di occupazioni di immobili (locazione o comodato) di durata non superiore a 6 mesi nell’arco dell’anno solare (ossia 183 giorni), anche non continuativi, il soggetto passivo è individuato sempre dal possessore dei locali o delle aree.
 
4. Ambito oggettivo
Il nuovo tributo è dovuto da chiunque:
? possieda
? occupi
? detenga
a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. L’applicazione del tributo è riconosciuta alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall’effettiva produzione degli stessi
 
5. Casi di esclusione
Rimangono escluse dall’applicazione del nuovo tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. (ad esempio, suolo su cui sorge l’edificio, fondazioni, muri maestri, locali per la portineria e per l’alloggio del portiere).
 
6. Determinazione del tributo
Il nuovo tributo è composto da due elementi:
Ø la tariffa destinata a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento (commi da 8 a 11 dell’art. 14);
Ø la maggiorazione (comma 13 dell’art. 14) finalizzata alla copertura dei servizi indivisibili del Comune (ad esempio, illuminazione, manutenzione strade, ecc.).
 
7. Determinazione della tariffa
La tariffa è calcolata utilizzando i seguenti parametri:
Ø la quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti;
Ø per unità di superficie;
Ø in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte.
Il Comune nel determinare la tariffa deve considerare le seguenti due quote:
Ø una quota determinata in base alle componenti essenziali del costo di servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
Ø una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
 
8. Quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
A seguito della modifica operata dalla Finanziaria 2013 la TARES va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99. Fino alla revisione del Catasto la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A tal fine vanno considerate le superfici dichiarate / accertate ai fini della TARSU / TIA / TIA 2.
Il Comune, nell’ambito dell’attività di accertamento, può determinare la superficie assoggettabile al nuovo tributo per:
Ø le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte / iscrivibili nel Catasto, facendo riferimento all’80% della superficie catastale individuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento ex DPR n. 138/98;
Ø le altre unità immobiliari, facendo riferimento alla superficie calpestabile.
 
9. Maggiorazione a copertura dei servizi indivisibili
E’ prevista una maggiorazione nella misura di € 0,30 per mq destinata a coprire i costi relativi a servizi indivisibili del Comune. Al Comune viene riconosciuta la facoltà di aumentare, con apposita delibera consigliare, la misura base della maggiorazione fino a € 0,40 che può essere differenziata in relazione alla tipologia e all’ubicazione dell’immobile.
NOVITA’. In base al recente decreto legge n. 35/2013 è stabilito – per il solo 2013 – che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo.
 
10. Modalità e termini di versamento
La TARES, la citata tariffa e la maggiorazione vanno versate:
Øesclusivamente al Comune tramite il mod. F24 o apposito bollettino di c/c postale;
Øin 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Il Comune può modificare la scadenza ed il numero delle rate. Per il 2013 la prima rata è posticipata ad aprile, salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine;
Øper il 2013, fino alla determinazione delle tariffe, le rate sono determinate in acconto e commisurate all’importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2;
Øper gli immobili occupati dal 1° gennaio 2013 le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe TARSU / TIA / TIA 2 applicate dal Comune nel 2012;
Øil pagamento a conguaglio sulle rate versate in acconto è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe. Per il 2013 il pagamento della maggiorazione è effettuato considerando la misura di € 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES (senza applicazione di sanzioni ed interessi). Il conguaglio a seguito dell’eventuale incremento della maggiorazione fino a € 0,40 è effettuato in sede di versamento dell’ultima rata;
Øè consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
NOVITA’. In base al recente decreto legge n. 35/2013 è stabilito – per il solo 2013 – che:
(1) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
(2) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
 
11. Dichiarazione
Al nuovo tributo è collegata anche la presentazione di una dichiarazione. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione TARES:
Øva redatta utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune;
Øha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal Comune nel relativo Regolamento.
 
12. Agevolazioni tariffarie
Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima del 30% del tributo dovuto nel caso di:
§ abitazioni con unico occupante;
§ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
§ locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
§ abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero;
§ fabbricati rurali ad uso abitativo.
La disciplina in esame prevede altresì riduzioni / limitazioni:
§ per i locali e le aree situati nelle zone in cui non è effettuata la raccolta. In tal caso il tributo va applicato nella misura massima del 40% della tariffa, graduabile tenendo conto della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
§ per la raccolta differenziata riferibile ad utenze domestiche;
§ per le utenze non domestiche in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;
§ nel caso di mancato svolgimento del servizio.
]Il Comune può deliberare ulteriori agevolazioni sotto forma di riduzioni e di esenzioni.
 
13. Regime sanzionatorio
In caso di omesso / insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97.
Per le violazioni commesse con un ritardo non superiore a 15 giorni è applicabile la sanzione pari al 2% per ogni giorno.
Le sanzioni relative alla presentazione della Dichiarazione TARES sono così individuate:
·       omessa presentazione della dichiarazione TARES: dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50 (*)
·       infedele presentazione della dichiarazione TARES dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50 (*)
 
(*) La sanzione è ridotta ad 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, il contribuente usufruisce dell’acquiescenza con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
 
 
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