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Spetta al Vescovo diocesano il diritto-dovere di esercitare la vigilanza sull’amministrazione dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette (cf. can. 392 § 2).
“La necessità del superiore controllo è determinata dalla natura stessa dei beni ecclesiastici e dal loro carattere pubblico, cioè di mezzi a servizio delle finalità proprie della Chiesa (cf. can. 1254 § 1), e perciò non deve essere concepita come limitazione dell’autonomia degli enti, ma come garanzia dei medesimi, anche in relazione ad eventuali conflitti di interesse tra l’ente e chi agisce a suo nome” (IMA 23 § 2).
Questa funzione di tutela e vigilanza sull’amministrazione degli enti ecclesiastici, il Vescovo l’ha demandata all’Ufficio Amministrativo Diocesano.
I compiti dell’Ufficio sono:attività di sostegno e consulenza economico-giuridica a favore degli amministratori degli enti;attività volte a tutelare la corretta utilizzazione dei beni di ciascuna persona giuridica, nel rispetto delle sue finalità e nella valorizzazione delle responsabilità degli amministratori;vigilanza sull’amministrazione ordinaria dei beni ed esame del rendiconto annuale;controlli canonici sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

 

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